Decadenza dell’accertamento di subordinazione nel rapporto di lavoro autonomo La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 25 gennaio 2024, n. 2451, ha stabilito che quando un rapporto di collaborazione autonoma si risolva per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessi per la sua naturale scadenza, l’azione per l’accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui all’articolo 32, comma 3, lettera b), L. 183/2010, poiché il regime in questione si applica al solo caso di “recesso del committente” e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare. a cura di www.fidef.it Federazione Italiana Enti e Scuole di Istruzione e Formazion
RITENUTA SU COLLABORAZIONI DALL'ESTERO La risposta all'interpello n. 354/2020 mette in luce diversi elementi da tenere in Il perimetro di applicazione della ritenuta applicabile alle collaborazioni autonome non comprende le prestazioni svolte all’estero. Lo conferma l’Agenzia delle Entrate. Limitatamente ai collaboratori non residenti, infatti, si applica l’art. 23, c. 1, lett. d) del Tuir secondo il quale sono soggetti a tassazione in Italia i soli redditi da lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato. A tale norma corrisponde, sotto il profilo degli adempimenti, l’art. 25, c. 2, D.P.R. 600/1973: tale norma richiede ai sostituti di imposta italiani che corrispondono i predetti redditi da lavoro autonomo, l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30%. Tale ritenuta non si applica, appunto, ai compensi per le prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e a quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Ital