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RITENUTA SU COLLABORAZIONI DALL'ESTERO

  RITENUTA SU COLLABORAZIONI DALL'ESTERO La risposta all'interpello n. 354/2020 mette in luce diversi elementi da tenere in Il perimetro di applicazione della ritenuta applicabile alle collaborazioni autonome non comprende le prestazioni svolte all’estero. Lo conferma l’Agenzia delle Entrate. Limitatamente ai collaboratori non residenti, infatti, si applica l’art. 23, c. 1, lett. d) del Tuir secondo il quale sono soggetti a tassazione in Italia i soli redditi da lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato. A tale norma corrisponde, sotto il profilo degli adempimenti, l’art. 25, c. 2, D.P.R. 600/1973: tale norma richiede ai sostituti di imposta italiani che corrispondono i predetti redditi da lavoro autonomo, l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30%. Tale ritenuta non si applica, appunto, ai compensi per le prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e a quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Ital
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Lezioni private con partita IVA

  Lezioni private con partita IVA – Notizia Breve Le ripetizioni private date con cadenza abituale sono un'attività regolare che richiede l'apertura di partita IVA; il fisco ha trattato il caso in una recente risposta ad interpello. Un cittadino che ha svolto abitualmente l’attività di insegnante di lingua straniera con apertura di partita IVA e che vuole continuare a impartire lezioni private, circa 5 o 6 volte a settimana, anche dopo aver vinto una cattedra per insegnare, part-time, in una scuola statale, dovrà mantenere la partita IVA. Per quanto riguarda i regimi agevolativi applicabili, dovrà decidere se avvalersi del regime forfetario oppure passare, ai fini della tassazione sul reddito, al regime agevolativo speciale sulle lezioni private e ripetizioni introdotto dalla legge di Bilancio 2019. Inoltre, il citato regime speciale sui compensi per lezioni private degli insegnanti previsto dalla legge di Bilancio 2019 riguarda la tassazione del reddito e non influisce ai fini

Sicurezza nei luoghi di lavoro obbligatoria per ottenere il DURC e benefici normativi

  Certificazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro obbligo per ottenere  Durc e fruizione dei benefici In materia di regolarità delle imprese per la fruizione di benefici normativi e contributivi, sono introdotti i nuovi requisiti per la richiesta di benefici e la modalità di recupero degli stessi in caso di regolarizzazione. In particolare, il  documento unico di regolarità contributiva  sarà rilasciato alle imprese solo nel rispetto degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali e in assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, occorre tener presente che mentre l’assenza di DURC incide sulla intera compagine aziendale, le violazioni di legge e/o di contratto che non abbiano riflessi sulla imposizione contributiva, assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono. a cura di www.fidef.it

SORVEGLIANZA SANITARIA-D.Lgs. 81/08 sicurezza dei lavoratori dei Corsi di istruzione

  LUGLIO 2023 La s orveglianza sanitaria è definita all’art. 2 comma 1 lettera m) del  D.Lgs. 81/08   come l’insieme degli accertamenti medici svolti dal medico competente, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei  lavoratori , in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Le recenti modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza hanno rivisto anche alcuni aspetti legati a questo tema, vediamo di approfondire il tema capendo cosa prevede la legislazione vigente. La sorveglianza sanitaria non è obbligatoria per tutti i lavoratori ma è effettuata nei seguenti casi: nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro nei casi in cui la  valutazione dei rischi  lo preveda su richiesta da parte del lavoratore qualora la stessa sia ritenuta dal medico competente correl

Esenzione prestazioni didattiche dall'I.V.A - Adempimenti del Ministero pubblica istruzione.

  L'articolo 1 bis, comma 7, della legge 3 febbraio 2006, n. 27, di conversione del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, ha abrogato l'articolo 352 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 privando l'Amministrazione scolastica della competenza ad emettere i provvedimenti di "presa d'atto" relativamente alle scuole meramente private. Tale abrogazione ha aperto problemi in ordine all'esenzione dall'I.V.A. delle prestazioni didattiche in quanto l'articolo 10, n. 20, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 consente tale regime fiscale alle scuole "riconosciute" da pubbliche amministrazioni. Della questione si sono occupati anche l'Autorità per la concorrenza sul mercato e la Commissione europea chiedendo chiarimenti in ordine ai profili di disparità di trattamento fiscale, pur in presenza di sostanziale identità di attività svolta, che si producono tra soggetti in possesso del provvedimen

ANAC ammette, per affidamenti al di sotto di €5000, l’ utilizzo in deroga, fino al 30/9/2024

IN RISPOSTA AD UN QUESITO   Caro Collega  dal 1° Gennaio 2024 vige l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare  piattaforme di approvvigionamento digitale certificate , tra cui rientra ovviamente il  MEPA . Al fine di favorire le Amministrazioni nella transizione, come si evince da apposito  Comunicato , l’ANAC ammette, per affidamenti al di sotto di €5000, l’ utilizzo in deroga, fino al 30/9/2024, di una modalita’ suppletiva, costituita dall’interfaccia web per gli appalti e i contratti pubblici messo a disposizione dalla piattaforma ANAC. il contesto attuale richiede, necessariamente, di essere non solo registrati, ma anche ben presenti ed attivi sul MEPA. Necessita quindi iscriversi al MEPA anche tramite un consulente informatico o società (eventuale ricerca  su Google) che se ne possa occupare. Buona serata. L.Paladino

INAL - Per i corsisti delle scuole non statali, va pagato il premio sulle retribuzioni convenzionali.

  Gentile Utente, con riferimento alla richiesta di seguito riportata e identificata con numero Case ID CS1501553, Le comunichiamo quanto segue: Qui si deguito il parere espresso dalla Direzione INAIL Note Chiusura:  La circolare fa riferimento sia ai clienti che hanno istituito la polizza ordinaria che per le scuole con polizza speciale e ovviamente risponde ai singoli casi quindi il cliente (n dr: scuola ) con polizia ordinaria deve liquidare il premio ( ndr: per i corsisti ) su retribuzioni convenzionali sia per i partecipanti ai corsi che per i docenti mentre i clienti con polizza speciale dovranno regolare in base alla nuova circolare l' anno accademico solo a novembre 2024 . Per ulteriori dettagli deve fare riferimento ad uno specifico codice ditta ----------------------------------------------------- ndr:  La circolare fissa  il premio speciale s olo per gli alunni e studenti de lle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, nonché il premio speci

Premio da pagare all'INAIL - alllievi corsi

Assicurazione INAIL Allievi corsi  Con riferimento alle nuove disposizioni    (circolari di novembre 2023)  sul pagamento del Premio assicurazione INAIL per gli  allievi corsi non ordinamentali, stante il dubio interpretativo,   la Fidef ha inoltrato s pecifico  quesito alla Direzione INAIL, che sotto risportiamo. INAIL -  E' stato aperto ed assegnato al gruppo competente il Case ID CS1501553 Dettaglio Case: Case ID:  CS1501553 Data di creazione:  06/02/2024 11:38:07 CET Contatto:  LUCANTONIO PALADINO Categoria:  Assicurazione Sottocategoria:  Informazioni e normativa Oggetto:  Polizze speciali Descrizione:   Premesso che la Federazione istante rappresenta sul piano nazionale, un vasta platea di Azinde/Enti che operano in attività corsuali di istruzione e formazione (corsi di lingue, informatica, musica, ecc.), trattasi di organismi (enti, ditte individuali e società) diversi dalle scuole paritarie e non paritarie che erogano corsi liberi in conformità agli assetti ordinamentali de

Esenti da Iva i corsi di formazione a distanza purché fruibili in modalità "sincrona

  Alla formazione erogata contestualmente sia in presenza che a distanza, mediante una piattaforma online, è applicabile l'esenzione IVA in presenza degli altri requisiti richiesti dall'art. 10 DPR 633/72, purché la fruizione del corso avvenga in modalità sincrona Sono esenti da IVA i corsi di formazione accreditamenti resi anche nei confronti di soggetti che partecipano a distanza (e pertanto indipendentemente dall'ubicazione fisica del fruitore del corso) mediante piattaforme online purché in modalità sincrona, ovvero con possibilità di interagire in tempo reale con il docente, è questo il principio che si ricava dalla recente risposta all'   interpello n. 25/2022 dell'Agenzia delle Entrate   . Ai sensi dell'articolo 10, n. 20) del decreto del DPR n. 633/72 sono esenti IVA " le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione

“FUTURA PNRR – Gestione progetti”nuova scadenza è l'8 febbraio 2024 .

Giorni fa il Ministero dell'Istruzione italiano ha deciso di prorogare la scadenza del bando per progetti denominato   “Nuove competenze e nuovi linguaggi”   , precedentemente fissata al 15 dicembre 2023.  La nuova scadenza è   l'8 febbraio 2024   .   I fondi coprono corsi per studenti e insegnanti finalizzati al conseguimento di una   qualifica linguistica   , nonché   corsi di metodologia CLIL   per insegnanti. a cura di www.fidef.it

MANUALE TECNCO-PRATICO SULLE PROBLEMATICHE IN MATERIA DI ESENZIONI IVA - FISCALI E LAVORO

                                                    IN cORSO DI SPEZIONE AGLI ASSOCIATI MANUALE tecnco-pratico per le scuole aderenti alla FIDEF Note Studi ed Approfondimenti Problematiche in materia di ESENZIONI IVA Fiscale e Lavoro   Care colleghe e cari colleghi,         le motivazioni per pervenire alla redazione di questo volumetto rivolto agli associati, sono tese ad approfondire il complesso delle norme e nella consapevolezza che fosse opportuno fare ordine   e renderle più leggibile, nonché per suggerire di come usufruire di importanti semplificazioni per la rilevazione dei fatti gestionali, la redazione dei documenti fiscali (con notevole risparmio di costi di gestione e di semplificazione), nonché in materia di rapporto di lavoro.        Quanto in esso riportato resta comunque da confrontare, valutare ed attuare coinvolgendo il Consulente Fiscale o del Lavoro della Scuola, che resta l’unico a conoscenza della effettiva realtà aziendale della propria assistita.

Autorizzazione allo svolgimento di incarichi dei Docenti dello Stato.

 Oggetto: Esercizio della libera professione e autorizzazione allo svolgimento di incarichi  Gentilissimi, al fine di dipanare la questione in oggetto, occorre innanzitutto distinguere due piani diversi, attinente il primo all’esercizio delle libere professioni, il secondo all’autorizzazione ai singoli incarichi. Quanto al primo punto, il DLgs. 297/1994 regola l’esercizio della libera professione all’articolo 408, comma 15, in base al quale “al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio”.  La norma non fa alcun cenno all’obbligatorietà di possesso della P.IVA – sfera che riguarda la verifica del Fisco in merito alla abitualità e continuità dell’attività -, all’iscrizione a particolari albi – fattispecie regolamentata dalla Legge 4/20

Carta blu lavoratori extra UE altamente qualificati: requisiti e procedure : istruzioni per la domanda di nulla osta

  Il decreto legislativo n. 152 del 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce nuove regole sull'ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri altamente qualificati in attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 e sulle procedure finalizzate al rilascio della Carta blu UE. Viene così rafforzato l'impiego e il reimpiego, prevedendo, da un lato, che il titolare di Carta blu UE possa esercitare attività di lavoro autonomo in parallelo all'attività subordinata altamente qualificata e, dall'altro, che possa cercare e assumere un impiego in caso di disoccupazione. E’ approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 152 del 18 ottobre 2023 che disciplina l’'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote, agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o

Dal 10 ottobre 2023 fino all'11/12/2023 è fatto Obbligo di comunicare il Titolare Effettivo alla CCIAA

  Dal 10 ottobre 2023 e  fino all'11/12/2023  è fatto Obbli go di comunicare il Titolare Effettivo Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 09/10/2023, del  Decreto MIMIT 29/09/2023 , attestante l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, tutti i  soggetti obbligati  sono chiamati i termini per adempiere: 60 giorni  ( a partire dal 09/10/2023 e quindi fino all'11/12/2023)  per i soggetti già costituiti alla data del 09/10/2023 entro 30 giorni  dalla costituzione o dall'iscrizione nei rispettivi registri per tutti i soggetti che si dovessero costituire dopo il 09/10/2023. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi  solo in modalità telematica   mediante autodichiarazione usando un modello di comunicazione unica . La comunicazione dei dati deve avvenire entro il prossimo 11 dicembre. Inoltre, per le entità di nuova iscrizione o ogni volta in cui ci sara