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Visualizzazione dei post da 2016

INL: Lavoro Accessorio – chiarimenti sulla comunicazione

 L’Ispettorato nazionale del Lavoro, ha emanato la  circolare n. 1 del 17 ottobre 2016 , con la quale fornisce alcuni chiarimenti  in merito alla comunicazione prevista dal Decreto Legislativo n. 185/2016 . Va anzitutto evidenziato che resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’INPS (v. ML nota 25 giugno 2015, n. 3337 e INPS circ. n. 149/2015). Al fine dell’adempimento previsto dall’art. 49 del Decreto Legislativo n. 81/2016, il committente dovrà, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail al competente Ispettorato del lavoro, tramite l’indirizzo di posta elettronica creata  appositamente “ voucher.XXX@ispettorato.gov.it ” (al posto di XXX dovrà essere inserita la sede dell’Ispettorato competente, esempio:  voucher.Arezzo@ispettorato.gov.it ). Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e  dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di

il Consiglio dei Ministri dispone nuovi obblighi per la tracciabilità dei voucher

Il Consiglio dei Ministri, nella  seduta n. 131 del 23 settembre 2016 , ha approvato in via definitiva un decreto legislativo contenente  disposizioni integrative e correttive  dei decreti legislativi 15 giugno 2016, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151. Nello specifico, le integrazioni apportate al  Decreto legislativo n. 81 del 2015  riguardano il lavoro accessorio, i cosiddetti  voucher , e sono volte a  garantirne la piena tracciabilità . Il Consiglio dei Ministri fissa quindi l'obbligo, da parte dei datori di lavoro che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, a  comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro , mediante sms o posta elettronica ed  almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio , i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medes

A TERMINE DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE (co co co) SI Può CHIEDERE LA DISOCUPAZIONE

il Jobs act ha introdotto la Dis-Coll, ovvero la disoccupazione per i parasubordinati. La Dis-Coll è una misura di assistenza ai disoccupati in uscita da un contratto di collaborazione. Si configura in maniera molto simile alla NASPI – che è invece riservata ai lavoratori dipendenti – ma ha parametri di calcolo leggermente differenti. La Dis-Coll può essere richiesta dagli iscritti alla Gestione Separata INPS. Per aver diritto alla prestazione è necessario essere disoccupati alla data della domanda -  Si deve avere compilato la domanda presso i Servizi per L’Impiego situati in ogni provincia. Occorre avere versato almeno tre mesi di contribuzione nella gestione separata nel periodo tra il 1 gennaio dell’anno solare precedente, sino al momento della cessazione del rapporto di lavoro, di cui almeno un mese di contribuzione nell’anno solare in cui si verifica l’evento. Per calcolare l’importo dell’indennità  Dis-Coll si deve partire dalla retribuzione media lorda mensile de

QUOTA ASSOCIATIVA FIDEF Annualità 2016/2017

Vi ricordiamo che anche quest’anno la quota associativa  “settembre 2016 - agosto 2017” è di euro 320,00,  sia per i nuovi associati che per il rinnovo. A ricezione della copia del bonifico provvederemo a inviarvi la nuova pass word d’accesso alle notizie – schemi – normative – ecc.  riservate agli Associati, unitamente alla Certificazione,   indispensabile per far valere, quali associati, la regolarità dell’applicazione del CCNL FIDEF e dei formulari a supporto. Un auguro a tutti Voi buone vacanze! Un caro saluto anche da parte di tutti i ns Collaboratori. Luca Paladino Presidente FIDEF

ACCREDITAMENTO MIUR PER ENTI DI FORMAZIONE ED ISTRUZIONE

ACCREDITAMENTO MIUR PER ENTI DI FORMAZIONE A questo link  http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_pers_scolastico/enti_accreditati.shtml potrete trovare il nuovo regolamento per accreditarsi con il MIUR in qualità di Ente di Formazione.  Vi segnaliamo alcune importanti novità: la procedura sarà esclusivamente online; sarà necessario includere il CV di ogni formatore; la scadenza per fare richiesta di accreditamento è il 15 ottobre 2016. Sull’argomento, la segreteria operativa della FIDEF rimane a disposizione per ogni chiarimento .

Tabelle ed Elementi Retribuzione CCNL FIDEF personale dipendente e Co Co Co

Elementi CCNL FIDEF decorrenza Orario settimanale Personale non docente 40 ore – Personale Docente 32 ore settimanali Retribuzione Minimi tabellari liv. qualifica RETRIBUZIONE TABELLARE Importo mensilità dal Sett. 2017 Dal 1.10-2015 aumento tab. 1 ·   OPERATORE TECNICO-AUSILIARIO 1240,95 32,04 2 ·   OPERATORE DI SEGRETERIA 1290,65 35,58 3 ·   COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 1310,00 40,25 4 ·   OPERATORE TECNICO DEI SERVIZI   - ·   DOCENTE TENICO DI LABORATORIO 1380,60 45,84 5 ·   RESPONSA

Come assumere un Docente americano specializzato e quali sono i requisiti previsti dalla normativa per bypassare i flussi annuali?

Alla domanda che viene di frequente posta, riteniamo utile la qualificata risposta data dall'esperto Roberto Camera   F unzionario della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena. Vengono considerati altamente qualificati (Carta blu Ue - art. 27 quater) gli stranieri che sono in possesso: §   di un titolo di istruzione superiore rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore post-secondaria di durata almeno triennale (la documentazione deve essere tradotta e legalizzata dalla rappresentanza consolare italiana nel paese di residenza dello straniero). Oltre a tale requisito è necessario anche il possesso di una qualifica professionale superiore rientrare nei “livelli 1 e 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011”. §   limitatamente all’esercizio delle professioni regolamentate, dei requisiti previsti dal D.L.vo 206/2007. Ulteriore condizione prevista per tali ingr

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI NEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER IL PERSONALE DOCENTE.

Riteniamo opportuno evidenziare che qualora il rapporto di collaborazione  (esecuzione della prestazione) non avviene nel rispetto della previstone legislativa e ritenendo che lo scudo della contrattazione collettiva può rappresentare palesi profili di debolezza costituzionale rispetto ad una eventuale contestazioni (del lavoratore o degli organi preposti),  in ragione del principio dell’indisponibilità della tipologia contrattuale (Costituzione artt. 3 e 36), nulla impedisce, in presenza  della etero direzione, la conversione del co co co in un rapporto di lavoro  con l’estensione delle  tutele tipiche del lavoratore subordinato  (cfr. Cass. 22289/2014). In tal senso anche P.Inchino in “colloqui giuridici “il lavoro parasubordinato organizzato dal committente”; L.Favilla e E. Cassanetti (in G.Lavoro 2015 n.27)  e Santoro-Passarelli,  in commento al d.lgs 81/2015 in tipologie contrattuali e lo jus varianti (Adapt University Press 2015,20). Per la stipula del contratto di Co. Co.  C

FIDEF - Obbligo Contributivo a favore dell'Ente Bilaterale

Oggetto:   CCNL FIDEF ed Ente Bilaterale                 Si evidenzia che, in deroga a quanto previsto dal ns. CCNL non và ad applicarsi l’istituto dell’Ente Bilaterale in quanto non si è ancora pervenuto alla stipula di un accordo (regolamento) con l’Ente bilaterale di istruzione e formazione, organismo paritetico costituito dalle organizzazioni nazionali delle scuole che hanno sottoscritto il CCNL in oggetto.                  Di conseguenza non deve essere assolto obblighi derivante dalla “bilarietà”  ed  applicare  quanto previsto e normato dal CCNL FIDE,F relativo al pagamento (contribuzione) per il funzionamento di detto Ente: nessuna ritenuta o onere dovrà essere posto a carico della Scuola (ente gestore) ed personale dipendente dall’ Ente stesso a detto titolo.                  Sarà nostra cura provvedere con la sollecitudine del caso, a comunicare l’applicazione  della contribuzione all’Ente Bilatera di cui trattasi, appena sarà stillato e sottoscritto l’apposito “

CASSAZIONE-INTERESSANTE SENTENZA PER DETERMINARE LA SUSSISTENZA DELLA SUBORDINAZIONE IN UN RAPPORTO DI LAVORO CO CO CO.

                                         25 maggio 2016 Retribuzione fissa e carattere ripetitivo e predeterminato della prestazione non sono sufficienti ad individuare la subordinazione nel rapporto di lavoro La Corte di Cassazione, sez. lavoro, con la sentenza n. 10004/2016 dello scorso 16 maggio ha accolto, in parte, il ricorso che un’azienda aveva proposto contro la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila, la quale aveva accertato, sulla base di presunzioni , relative al carattere fisso della retribuzione e alla natura ripetitiva ed elementare delle mansioni svolte dal lavoratore, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra un pizzaiolo e l’azienda ricorrente, a fronte del contratto di collaborazione coordinata e continuativa che invece era stato stipulato tra le parti. La sentenza è particolarmente interessante, in quanto i giudici, traendo spunto dal caso di specie, chiariscono in dettaglio gli elementi in base ai quali si può accertare la presenza di un rap

VOUCHER - Contratto di Prestazioni di Lavoro Accessorio - artt. 70 e ss. D.Lgs 276/2003

Contratto Prestazioni di Lavoro Accessorio - artt. 70 e ss. D.Lgs 276/2003 I sottoscritti, dr. ………, …………………nato a ………… (..), il ……….. - nella qualità di rappresentante legale della Scuola - Associata FIDEF - con sede in ……. alla via ………………… n. …  -  per brevità, anche “il Committente”; e ___________________________, nato a _____________________ (__), il __/__/____, residente a ______________________ (__), in _________________________ n. __, nel prosieguo, per brevità, anche “il Prestatore”; CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 1.   Il Committente affida al Prestatore l'incarico di effettuare la seguente attività: di esaminatore e vigilatore durante l’erogazione esami Cambridge English 2. Le parti intendono inquadrare le prestazioni oggetto del presente incarico come lavoro accessorio ai sensi degli artt. 70 e ss. d.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Il Prestatore afferma di non superare il limite annuo di euro 5.000 per effetto del cumu

Clausole elastiche nei rapporti part-time dopo il D.Lgs. n.81/2015 e art 27 CCNL FIDEF.

L’art.6. D.Lgs. n.81/15, prevede la possibilità di concordare con il lavoratore part time clausole che, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, potranno riconoscere al datore di lavoro il potere unilaterale di modificare la collocazione della prestazione ovvero aumentarne la durata. A differenza dei contratti di lavoro a tempo pieno, in quanto l’art.5, co.2, D.Lgs. n.81/15, prevede che deve essere indicato puntualmente, oltre alla durata ridotta della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno La disciplina vigente La disciplina delle clausole per la variazione della collocazione o dell’estensione dell’orario di lavoro è contenuta nel co.6, art.6, D.Lgs. n.81/15: la prima novità che balza all’occhio è di carattere definitorio. Per poter legittimamente sottoscrivere una clausola elastica è necessario che vi sia una specifica disciplina prevista dalla CCNL di qualunque livello ex art.51,

Diritto alle ferie del lavoratore dipendente

Il diritto alle ferie annuali, costituzionalmente sancito, è ispirato da ragioni di ordine pubblico che traggono origine dall’esigenza di tutela dell’integrità fisica-psicologica e dello stato di salute del cittadino-lavoratore subordinato. La Costituzione, all’art. 36, 3° comma , stabilisce il principio in base al quale il lavoratore ha diritto di godere oltre che del riposo settimanale, di un periodo di ferie annuali retribuite a cui non può rinunziare.   Tale principio costituzionale ha trovato attuazione nell’articolo 2109 del codice civile; tale norma configura il periodo annuale di ferie retribuito come un diritto insopprimibile e irrinunciabile del lavoratore, cui corrisponde l’obbligo del datore di lavoro di organizzare e dirigere l’attività, in modo da consentire l’esercizio di tale diritto. L'articolo 2109, II comma , prevede che : - la durata delle ferie è fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi e secondo equità ; - il momento di godimento delle fer