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Visualizzazione dei post da marzo, 2016

Voucher: le novità del decreto correttivo del Jobs Act

Voucher: le novità del decreto correttivo del Jobs Act In considerazione che molte scuole associate utilizzano i Voucher per lavoratori occasionali e/o per il compenso agli esaminatori esaminatori, riteniamo utile riportare quanto segue.   Il Ministero del Lavoro, con  notizia sul proprio sito del 22 marzo , ha reso noto che i voucher  per le prestazioni di lavoro accessorio saranno resi pienamente tracciabili, analogamente a quanto avviene con il lavoro a chiamata. Al fine di impedire comportamenti illegali ed elusivi, le imprese che li utilizzeranno dovranno comunicare preventivamente, in modalità telematica, il nominativo e il codice fiscale del lavoratore per il quale verranno utilizzati, insieme con l'indicazione precisa della data e del luogo in cui svolgerà la prestazione lavorativa e della sua durata. Lo prevede una norma inserita nel primo decreto correttivo dei decreti attuativi del  Jobs Act , che verrà portato all'approvazione in una delle prossime riunion

Adempimenti agli obblighi formativi di cui al D.L.vo n. 81/2008 – gli Organismi paritetici

Con riferimento ai chiarimenti richiesti riportiamo quanto ha precisato con un  comunicato la  Direzione generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la  nota prot. 9483 dell’8 giugno 2015 , ha risposto ad alcuni  quesiti in merito all’adempimento degli obblighi formativi, di cui al  D.L.vo n. 81/2008 , con l’utilizzo di Organismi paritetici non in possesso dei requisiti normativi . L’art. 37, comma 1, del  D.L.vo n. 81/2008 , stabilisce che il datore di lavoro, al fine di assicurare che ciasun lavoratore riceva una formazione soddisfacente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, è tenuto a chiedere la collaborazione degli organismi paritetici, costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori compatativamente più rappresentative, firmatarie del Ccnl applicato dall’azienda, in possesso dei requisiti di legge, qualora sussistano contestualmente entrambe le condizioni individuate ex art. 37, co. 12, del D.L.v

L’imposta di bollo sulla Fattura Elettronica - Come adempiere ?

Le fatture non  soggette ad IVA  che superano l’importo di  77,47 Euro sono soggette all’imposta di bollo (da 2 Euro). L’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche viene effettuato con il cosiddetto “versamento del bollo virtuale”. il pagamento dell’imposta di bollo si effettua con il modello F24,  indicando nella Sezione Erario  il codice tributo 2501  (“Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 del Decreto 17 giugno 2014”), l’anno di riferimento e l’importo dovuto. Il versamento mediante F24 dell'imposta di bollo virtuale va effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio di riferimento (30 aprile dell’anno successivo, 29 Aprile, se l’anno è bisestile); complessivamente dovuta per tutte le fatture elettroniche assoggettate emesse durante l’anno O gni fattura elettronica assoggettata ad imposta di bollo deve riportare l'annotazione  “assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell’

Esenzione dall'Iva delle prestazioni educative e didattiche – Art 10 comma 20 D.P.R. 633/72 - Modalità e condizioni necessarie

In merito al quesito posto, si formulano le seguenti considerazioni. L’articolo 10, primo comma, n. 20), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dispone l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus (…)”.  Tale disposizione, quindi, subordina il beneficio dell’esenzione dall’IVA al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo , stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce :  a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;   b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.  Con riferimento al requisito sogget

Dal 12 marzo in vigore la nuova procedura per le dimissioni

da sabato 12 marzo,  le  dimissioni  e le  risoluzioni consensuali  potranno essere presentate esclusivamente attraverso la  procedura telematica  prevista dal  Decreto 15 dicembre 2015 . La procedura non è obbligatoria nei seguenti casi: rapporti di  lavoro domestico  (es. baby sitter, colf e badanti); durante il  periodo di prova ; dipendenti delle  Pubbliche Amministrazioni ; lavoratrice nel periodo di gravidanza  (convalida presso la Direzione del Lavoro); lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino  (convalida presso la Direzione del Lavoro); dimissioni e risoluzione consensuale effettuate nelle sedi c.d. “protette”  (Direzione del Lavoro, Sindacato e Commissione di Certificazione); lavoratori del settore marittimo  (in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione); lavoratrice  dalla data di pubblicazione del  matrimon

Corsi di istruzione e formazione – Esenzione IVA art. 10 DPR 633/72

Facendo seguito ai quesiti  Come noto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni sono classificate in:  imponibili, non imponibili ed esenti. Le operazioni esenti posseggono tutti i requiaiti previsti per l’assoggettamento all’imposta ma, per vari motivi - che vanno da quelli di carattere sociale a quello di natura puramente economica - sono state sottratte dal legislatore all'ambito applicativo dell'imposta, pur soggiacendo  a una serie di adempimenti. Ciò premesso, è nell'ambito dell'articolo 10 del D.P.R. 633/72, che si individuano le operazioni esenti che qui interessano,  dove è individuata l'elencazione tassativa. Il comma 20 del predetto art. 10 così recita, " le prestazioni...didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative a

Trattamento fiscale delle prestazioni di lavoro autonomo effettuate da soggetti non residenti

Facendo seguito ai frequenti quesiti pervenutoci Per il trattamento fiscale delle prestazioni di lavoro autonomo effettuate da soggetti non residenti,è necessario stabilire se, all’atto del pagamento del compenso, deve essere operata la ritenuta fiscali Occorre premettere che ai fini delle imposte sui redditi sono considerati "non residenti" coloro che non sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per La maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (184per gli anni bisestili) e, ai sensi del codice civile, non hanno nel territorio dello Stato italiano ne il domicilio (sede principale di affari e interessi) ne la residenza (dimora abituale). Se manca anche una sola di queste condizioni i soggetti interessati sono considerati residenti. I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Occorre tra l’atro verificare cosa stabil

COMPENSI EROGATI LAVORATORI AUTONOMI NON RESIDENTI E OBBLIGO DI RITENUTA FISCALE‏

Facendo seguito ai frequenti quesiti pervenutoci Per il trattamento fiscale delle prestazioni di lavoro autonomo effettuate da soggetti non residenti,è necessario stabilire se, all’atto del pagamento del compenso, deve essere operata la ritenuta fiscali Occorre premettere che ai fini delle imposte sui redditi sono considerati "non residenti" coloro che non sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per La maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (184per gli anni bisestili) e, ai sensi del codice civile, non hanno nel territorio dello Stato italiano ne il domicilio (sede principale di affari einteressi) ne la residenza (dimora abituale). Se manca anche una sola di queste condizioni i soggetti interessati sono considerati residenti. I non residenti che hanno prodotto redditi opossiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Occorre tra l’atro verificare cosa

Assicurazione INAIL: Oneri a carico dello Stato per i corsi professionali e istituti scolastici ordinamentali

C ambia l'assicurazione Inail per gli allievi dei corsi di formazione professionale curati da istituzioni formative e istituti scolastici paritari, accreditati dalla Regione. L'art 32 del D.Lgs. 150/2015 stabilisce  che  per il 2016 e 2017  a carico dello Stato e premi speciali unitari dalle istituzioni formative.  La circolare Inail 23.02.2016 n. 4 illustra le novità introdotte dal D.Lgs. 150/2015 che in via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, introduce una semplificazione per il pagamento dei premi assicurativi per gli alunni iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale. Entro l'11.03.2016 le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari dovranno aprire una nuova posizione all'Inail e per l'anno scolastico 2016/2017 pagheranno un premio speciale unitario di euro 58,00 annuale, mentre una quota integrativa annua per ciascun alunno pari a 45,00 euro sarà posta a carico del bilancio dello Stato. La misura del premio s