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Visualizzazione dei post da aprile, 2016

La Docenza ed il lavoro autonomo occasionale.

Diversi associati ci chiedono se può essere utilizzato il contratto di  lavoro  autonomo occasionale - ex art. 2222 cc. - per la docenza ai Corsi Riteniamo che ad un Docente è possibile applicare (solo eccezionalmente) detta tipologia di contratto. Qui di seguito riteniamo utile riportare come è normata detta tipologia contrattuale. Come anche specificato dall’Inps con circ. n. 9 del 22 gennaio 2004, …….. può essere definito come colui che “si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente”. Si tratta, quindi, di un’attività lavorativa caratterizzata dall’assenza di requisiti quali l’abitualità, la professionalità, la continuità e la coordinazione. Gli elementi caratterizzanti di detto contratto possono così riassumersi: a)       obbligo di compiere verso corrispettivo un'opera o un servizio; b)       effettuazione dell'opera o del servizio con lavoro pr

La corretta contabilizzazione dei voucher

Il  quesito   posto   è   relativo   alla   corretta   contabilizzazione   dei  voucher -  buoni   lavoro  per  retribuire  le  prestazioni   di   lavoro   occasionale   accessorio   istituiti  con  l’art . 70  D.Lgs. n. 276/2003 e successive  modifiche . Alla   luce   dei   chiarimenti   INPS   forniti   nella   circolare  n. 88 del 09/07/2009 le  “prestazioni    di   lavoro   occasionale   accessorio   debbono   intendersi   attività   lavorative   di   natura   meramente   occasionale  e  ‘accessorie’ , non  riconducibili  a tipologie   contrattuali   tipiche   di   lavoro   subordinato  o  di   lavoro   autonomo , ma mere  prestazioni   di   lavoro  definite con la  sola   finalità   di   assicurare  le  tutele   minime   previdenziali  e  assicurative  in  funzione   di   contrasto  a  forme   di lavoro   nero  e  irregolare”   Sono   pertanto   da   intendersi   quali   prestazioni   si   servizi  e non  di   lavoro   dipendente   da   inserire   quindi   nella  voce  B7  de

Dimissioni valide solo se fatte con modalità telematiche.

La norma di riferimento (art. 26  D Lgs 151/15), riguardo all’efficacia delle dimissioni è chiara nella parte in cui afferma: «…  le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia , esclusivamente con modalità telematiche […]». Il Lavoro, dal canto suo, nella circolare 12/16 ha ribadito che solo il rispetto delle modalità telematiche rende valide le dimissioni del lavoratore; di conseguenza il contratto si può considerare risolto e il datore, entro 5 giorni dalla data di cessazione, può inoltrare telematicamente Unilav. La disposizione non dà spazio a fatti o comportamenti concludenti che potrebbero assumere rilievo in via alternativa alle dimissioni non rese telematicamente e interrompere, comunque, il rapporto di lavoro. Di conseguenza il datore che riceve una comunicazione con le dimissioni, deve spingere affinché il lavoratore esegua la procedura telematica e, se questi rifiuta, procedere a un licenziamento. Il modello Unila

Allievi corsi ordinamentali di istruzione/formazione: gestione assicurativa inail

L'Inail, con   circolare n.4 del 23 febbraio , offre istruzioni operative in ordine all'istituzione del premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, previsto dall’art.32, co.8, D.Lgs. n.150/15.  La nuova norma introduce, in via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, un criterio semplificato in ordine alle modalità di pagamento del premio assicurativo dovuto per gli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale. Dall’applicazione del premio speciale unitario resta escluso il personale dipendente delle istituzioni formative (docenti, amministrativi etc.), per il quale l’obbligo assicurativo viene assolto con le