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Visualizzazione dei post da giugno, 2016

CASSAZIONE-INTERESSANTE SENTENZA PER DETERMINARE LA SUSSISTENZA DELLA SUBORDINAZIONE IN UN RAPPORTO DI LAVORO CO CO CO.

                                         25 maggio 2016 Retribuzione fissa e carattere ripetitivo e predeterminato della prestazione non sono sufficienti ad individuare la subordinazione nel rapporto di lavoro La Corte di Cassazione, sez. lavoro, con la sentenza n. 10004/2016 dello scorso 16 maggio ha accolto, in parte, il ricorso che un’azienda aveva proposto contro la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila, la quale aveva accertato, sulla base di presunzioni , relative al carattere fisso della retribuzione e alla natura ripetitiva ed elementare delle mansioni svolte dal lavoratore, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra un pizzaiolo e l’azienda ricorrente, a fronte del contratto di collaborazione coordinata e continuativa che invece era stato stipulato tra le parti. La sentenza è particolarmente interessante, in quanto i giudici, traendo spunto dal caso di specie, chiariscono in dettaglio gli elementi in base ai quali si può accertare la presenza di un rap

VOUCHER - Contratto di Prestazioni di Lavoro Accessorio - artt. 70 e ss. D.Lgs 276/2003

Contratto Prestazioni di Lavoro Accessorio - artt. 70 e ss. D.Lgs 276/2003 I sottoscritti, dr. ………, …………………nato a ………… (..), il ……….. - nella qualità di rappresentante legale della Scuola - Associata FIDEF - con sede in ……. alla via ………………… n. …  -  per brevità, anche “il Committente”; e ___________________________, nato a _____________________ (__), il __/__/____, residente a ______________________ (__), in _________________________ n. __, nel prosieguo, per brevità, anche “il Prestatore”; CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 1.   Il Committente affida al Prestatore l'incarico di effettuare la seguente attività: di esaminatore e vigilatore durante l’erogazione esami Cambridge English 2. Le parti intendono inquadrare le prestazioni oggetto del presente incarico come lavoro accessorio ai sensi degli artt. 70 e ss. d.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Il Prestatore afferma di non superare il limite annuo di euro 5.000 per effetto del cumu

Clausole elastiche nei rapporti part-time dopo il D.Lgs. n.81/2015 e art 27 CCNL FIDEF.

L’art.6. D.Lgs. n.81/15, prevede la possibilità di concordare con il lavoratore part time clausole che, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, potranno riconoscere al datore di lavoro il potere unilaterale di modificare la collocazione della prestazione ovvero aumentarne la durata. A differenza dei contratti di lavoro a tempo pieno, in quanto l’art.5, co.2, D.Lgs. n.81/15, prevede che deve essere indicato puntualmente, oltre alla durata ridotta della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno La disciplina vigente La disciplina delle clausole per la variazione della collocazione o dell’estensione dell’orario di lavoro è contenuta nel co.6, art.6, D.Lgs. n.81/15: la prima novità che balza all’occhio è di carattere definitorio. Per poter legittimamente sottoscrivere una clausola elastica è necessario che vi sia una specifica disciplina prevista dalla CCNL di qualunque livello ex art.51,