MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI NEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER IL PERSONALE DOCENTE.
Riteniamo
opportuno evidenziare che qualora il rapporto di collaborazione (esecuzione della prestazione) non avviene nel
rispetto della previstone legislativa e ritenendo che lo scudo della
contrattazione collettiva può rappresentare palesi profili di debolezza
costituzionale rispetto ad una eventuale contestazioni (del lavoratore o degli
organi preposti), in ragione del
principio dell’indisponibilità della tipologia contrattuale (Costituzione artt.
3 e 36), nulla impedisce, in presenza
della etero direzione, la conversione del co co co in un rapporto di
lavoro con l’estensione delle tutele tipiche del lavoratore subordinato (cfr. Cass. 22289/2014). In tal senso anche
P.Inchino in “colloqui giuridici “il lavoro parasubordinato organizzato dal
committente”; L.Favilla e E. Cassanetti (in G.Lavoro 2015 n.27) e Santoro-Passarelli, in commento al d.lgs 81/2015 in tipologie
contrattuali e lo jus varianti (Adapt
University Press 2015,20).
Per la
stipula del contratto di Co. Co. Co. per
i Docenti, la FIDEF ha approntato uno specifico schema, in conformità a quanto
normato dal CCNL FIDEF ed al dettato del
D Lgs 81/2015.
Conseguentemente
si consiglia di redigere il contratto,
da come dal predetto schema contrattuale e dall’art. 15 del CCNL FIDEF,
Si evidenzia che l’applicazione del CCNL FIDEF e lo
schema predetto, conservano la loro sua
validità ed efficacia per i soli associati alla FIDEF
Per un approfondimento
Diritto delle relazioni industriali
- Giuffrè Editore n.2/2016 - .Gian Piero
Gogliettino - Jobs Act: le criticità del
lavoro autonomo parasubordinato e le possibili soluzioni -
Contratto co.co.co.: caratteristiche principali I collaboratori coordinati e continuativi (c.d. co-co-co) sono anche detti lavoratori parasubordinati, perché rappresentano una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente. Lo scopo di questo tipo di contratto è poter operare in autonomia , esclusi vincoli di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto continuativo con il committente.
Le caratteristiche di questo tipo di
contatto sono:
- autonomia
del lavoratore
- coordinamento
organizzativo operato dal committente;
- natura
prevalentemente personale della prestazione;
- continuità
ovvero la costanza nel tempo della collaborazione, anche a tempo
indeterminato, svincolata dal raggiungimento di traguardi: pertanto,
continuativa significa perdurante nel tempo ovvero sganciata da
scadenze/obiettivi (programmi o progetti).
Dal punto di vista contributivo i
versamenti confluiscono nella gestione separata Inps ricevono il cedolino
paga Il reddito è assimilato a quello da lavoro subordinato. In
ogni e sono tenuti ad iscriversi al fondo Gestione Separata Inps.
Competente sulla
domanda di iscrizione è la stessa sede Inps che ha la competenza sulla
costituzione delle posizioni assicurative dei lavoratori e sulle eventuali
azioni di recupero dei contributi.
La contribuzione prevista nel corso
dell’anno 2016 (circolare inps 13/2016) per i lavoratori parasubordinati tra
cui rientrano i collaboratori coordinati e continuativi anche nella modalità a
progetto se non ricondotti nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato alla
stregua della previsione di cui all’ articolo 2, del decreto legislativo
81/2015, a favore della gestione separata Inps (legge 335/1995) è la seguente:
• lavoratori
privi di altra copertura, 31,72% di cui due terzi a carico del committente e un
terzo a carico del collaboratore; l’aliquota (0,72 aggiuntiva a quella del
31,00) finanzia l’onere contributivo per la maternità, la malattia, la degenza
ospedaliera, l’assegno per il nucleo familiaree congedo parentale;
• pensionati
e lavoratori iscritti ad altre gestioni: 24,00% di cui due terzi a carico del
committente e un terzo a carico del collaboratore.
A cura della
Federazione Italina Enti e Scuole di Istruzione e formazione
www.fidef.it