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Visualizzazione dei post da aprile 1, 2016

Dimissioni valide solo se fatte con modalità telematiche.

La norma di riferimento (art. 26  D Lgs 151/15), riguardo all’efficacia delle dimissioni è chiara nella parte in cui afferma: «…  le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia , esclusivamente con modalità telematiche […]». Il Lavoro, dal canto suo, nella circolare 12/16 ha ribadito che solo il rispetto delle modalità telematiche rende valide le dimissioni del lavoratore; di conseguenza il contratto si può considerare risolto e il datore, entro 5 giorni dalla data di cessazione, può inoltrare telematicamente Unilav. La disposizione non dà spazio a fatti o comportamenti concludenti che potrebbero assumere rilievo in via alternativa alle dimissioni non rese telematicamente e interrompere, comunque, il rapporto di lavoro. Di conseguenza il datore che riceve una comunicazione con le dimissioni, deve spingere affinché il lavoratore esegua la procedura telematica e, se questi rifiuta, procedere a un licenziamento. Il modello Unila

Allievi corsi ordinamentali di istruzione/formazione: gestione assicurativa inail

L'Inail, con   circolare n.4 del 23 febbraio , offre istruzioni operative in ordine all'istituzione del premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, previsto dall’art.32, co.8, D.Lgs. n.150/15.  La nuova norma introduce, in via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, un criterio semplificato in ordine alle modalità di pagamento del premio assicurativo dovuto per gli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale. Dall’applicazione del premio speciale unitario resta escluso il personale dipendente delle istituzioni formative (docenti, amministrativi etc.), per il quale l’obbligo assicurativo viene assolto con le