La norma di riferimento (art. 26 D Lgs 151/15), riguardo all’efficacia delle dimissioni è chiara nella parte in cui afferma: «… le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia , esclusivamente con modalità telematiche […]». Il Lavoro, dal canto suo, nella circolare 12/16 ha ribadito che solo il rispetto delle modalità telematiche rende valide le dimissioni del lavoratore; di conseguenza il contratto si può considerare risolto e il datore, entro 5 giorni dalla data di cessazione, può inoltrare telematicamente Unilav. La disposizione non dà spazio a fatti o comportamenti concludenti che potrebbero assumere rilievo in via alternativa alle dimissioni non rese telematicamente e interrompere, comunque, il rapporto di lavoro. Di conseguenza il datore che riceve una comunicazione con le dimissioni, deve spingere affinché il lavoratore esegua la procedura telematica e, se questi rifiuta, procedere a un licenziamento. Il modello Unila
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