Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 131 del 23 settembre 2016, ha approvato in via definitiva un decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2016, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151.
Nello specifico, le integrazioni apportate al Decreto legislativo n. 81 del 2015 riguardano il lavoro accessorio, i cosiddetti voucher, e sono volte a garantirne la piena tracciabilità.
Il Consiglio dei Ministri fissa quindi l'obbligo, da parte dei datori di lavoro che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica ed almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.