Passa ai contenuti principali

Post

Visualizzazione dei post da marzo 6, 2016

Esenzione dall'Iva delle prestazioni educative e didattiche – Art 10 comma 20 D.P.R. 633/72 - Modalità e condizioni necessarie

In merito al quesito posto, si formulano le seguenti considerazioni. L’articolo 10, primo comma, n. 20), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dispone l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus (…)”.  Tale disposizione, quindi, subordina il beneficio dell’esenzione dall’IVA al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo , stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce :  a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;   b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.  Con riferimento al requisito sogget

Dal 12 marzo in vigore la nuova procedura per le dimissioni

da sabato 12 marzo,  le  dimissioni  e le  risoluzioni consensuali  potranno essere presentate esclusivamente attraverso la  procedura telematica  prevista dal  Decreto 15 dicembre 2015 . La procedura non è obbligatoria nei seguenti casi: rapporti di  lavoro domestico  (es. baby sitter, colf e badanti); durante il  periodo di prova ; dipendenti delle  Pubbliche Amministrazioni ; lavoratrice nel periodo di gravidanza  (convalida presso la Direzione del Lavoro); lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino  (convalida presso la Direzione del Lavoro); dimissioni e risoluzione consensuale effettuate nelle sedi c.d. “protette”  (Direzione del Lavoro, Sindacato e Commissione di Certificazione); lavoratori del settore marittimo  (in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione); lavoratrice  dalla data di pubblicazione del  matrimon