Facendo seguito ai quesiti posti sulla eventuale possibile contestazione da parte di Organi
verificatori (Ispett. Lavoro, ecc) sulla genuinità del contratto FIDEF sulla Collaborazione Coordinata
e Continuativa, si evidenzia che esso è conforme alle normativa che lo regola..
Il CCNL FIDEF, regolarmente depositato al Ministero
del Lavoro e presente sul sito web del CNEL, l’art. 15 afferisce il rapporto di collaborazione del
personale docente. Il formulario a supporto, (lettera di incarico, domanda del docente, ecc,) è scaricabile dal sito della Federazione,
In conformità al dettato del D.Lgs 81/2015 l’attività di docenza, di cui al richiamato art. 15, individua una attività non “organizzata dal committente” (c.d. etero organizzazione) anche con riferimento al “luogo ed ai tempi
di lavoro” (c.d. etero direzione).
Pertanto il
rapporto di lavoro co co co redatto in
conformità al CCNL FIDEF, non può essere trasformato, a seguito di eventuale contestazione, in rapporto di lavoro
dipendente, in quanto non ricorrono ambedue
le caratteristiche (etero organizzazione + etero direzione). In presenza
di eventuale accertamento che rilevi la sussistenza dei requisiti della sola
“etero direzione”, potrebbe essere verbalizzata e contestata solo l’applicazione degli istituti che caratterizzano il rapporto
di lavoro subordinato, quale l’eventuale differenza della contribuzione INPS.
L’argomento fu ampiamente
trattato dal ns. Ufficio Studi con
circalare dell’8.2.2016.
Quanto evidenziato è conforme alla dottrina ed alla stessa Direzione delle
attività ispettive del Ministero del Lavoro, come dalla circolare e dalla risoluzione, che di seguito si riportano
in sintesi.
Circolare
3/2016 del 1.2.1016 Min.Lavoro Direzione
generale per l’attività ispettiva.
Omissis ….. da pag. 4
E opportuno evidenziare che anche rispetto a tali
collaborazioni rimane astrattamente ipotizzabile la qualificazione del
rapporto in termini di subordinazione, laddove non sarà
sufficiente verificare una etero-organizzazione
del lavoro una vera e propria etero-direzione
ai sensi dell' art. 2094 C.c. Ciò in virtù di quanto espressamente previsto
dalla giurisprudenza in ordine alla "indisponibilità della tipologia
contrattuale" (v. ad es. Corte Cost. sent. n. 121/1993 e n. 115/1994) anche in
ragione del fatto che le stesse costituiscono delle eccezioni all'applicazione
del solo regime di cui al comma 1 dell'art. 2. In relazione alle ipotesi
elencate dal comma 2 della disposizione in esame, si rinvia peraltro ai chiarimenti
gia fomiti con Ie recenti risposte ad interpello n. 27/2015, n. 5 e n. 6/2016
Interpello 27/2015 Min.Lavoro Direzione generale per l’attività
ispettiva.
Omissis …. Da pag. 2
Di converso, l’eventuale applicazione di un diverso
contratto collettivo non impedirà l’applicazione dell’art. 2 citato cosicché, a
partire dal 2016, ai rapporti di
collaborazione “che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate
dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” -
ancorché disciplinati da un contratto collettivo (evidentemente privo
dei requisiti in questione) - si applicherà la disciplina del rapporto di
lavoro subordinato.
(cfr. circolare Fidef del 8 febbraio 2016)
Si resta disponibili per ogni chiarimento a
riguardo
Ufficio
studi e Documentazione
FIDEF – Federazione Italiana Enti e Scuole di
Istruzione e formazione