Obbligo dello “split payment” per cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici,obbligati, a trattenere l’IVA sulle fatture ricevute, nell’effettuae ii pagamento.
Obbligo dello “split
payment”
per cessioni
di beni o prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici,obbligati,
a trattenere l’IVA sulle fatture ricevute, nell’effettuarne ii pagamento.
Lo split
payment è un meccanismo
antifrode, la cui concreta applicabilità è correlata all’obbligo di esposizione
dell’IVA in fattura, in base alle regole previste dal dal D.P.R. 633/73
La Legge
di Stabilità 2015 (Legge 190/2014),
pubblicata con GU n°300 del 29 dicembre 2014, ha introdotto un nuovo regime Iva
denominato "split payment"
da utilizzarsi a partire dal 1°gennaio 2015 in caso di cessioni di beni o
prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici. In data 30 gennaio
2015 è stato firmato il Decreto
MEF del 23 gennaio 2015, con cui viene data attuazione a tali disposizioni.
In particolare, il
nuovo art.17-ter
del DPR 633/1972, introdotto dal comma
629 lettera b) della Legge di Stabilità 2015 ed intitolato "Operazioni effettuate nei confronti di
enti pubblici" sia che agiscano nelle loro vesti istituzionali
sia in qualità di enti commerciali. Eccezione espressa nella legge si ha
nel caso di compensi per prestazioni di servizi in cui l'ente
pubblico, in qualità di sostituto d'imposta, effettua ritenute alla fonte.
Come funziona?
I
destinatari delle prestazioni (gli enti pubblici) sono obbligati,
a trattenere l’IVA afferente la
fattura ricevuta ed applicata secondo le
regole ordinarie di cui all’art. 18 del decreto IVA (che prevede l’esercizio
obbligatorio della rivalsa).
Lo
split payment è un meccanismo antifrode la cui concreta
applicabilità è condizionata all’esposizione dell’IVA in fattura in base alle
regole ordinarie.
I
destinatari delle prestazioni (gli enti pubblici) sono obbligati a trattenere l’IVA esposta in fattura secondo
le regole ordinarie previoste dal D.P.R. 633/73 .
In
buona sostanza l’ente debitore pagherà solo l’importo imponibile e le eventuali
spese, ma non l’imposta sul valore aggiunto. Il tributo “trattenuto” nelle
proprie casse dovrà essere versato secondo le
indicazioni di legge.
Quanto precede a
fronte dei quesiti posti alla nostra Federazione da associati e dalle Scuole
Statali che usufruiscono di servizi di attività
corsuali ed esami forniti da parte di Scuole private e da Enti di formazione..
Dott.ssa Marianna Baldini,
commercialista
Ufficio Studi FIDEF